Devono necessariamente cessare temporaneamente salvo eccezioni, le attività’ commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona.
Per le attività di commercio al dettaglio sono previste, nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, alcune eccezioni:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Restano valide le disposizioni che impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Il Decreto ha imposto la chiusura di:
– Bar
– Pub
– Ristoranti
– Gelaterie
– Pasticcerie
Possono proseguire le attività, restando chiusi al pubblico:
– le unità produttive che effettuano consegne a domicilio
– le mense
– i servizi di catering
Restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
– nelle aree di servizio e rifornimento
– nelle stazioni ferroviarie ed aereoportuali
– negli ospedali
Il Decreto ha imposto la chiusura di:
– Barbieri
– Parrucchieri
– Centri Estetici
– Servizi di tatuaggio
Possono proseguire le attività:
– le lavanderie
– le tintorie
– le pompe funebri e servizi connessi
Restano valide le disposizioni che impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Il Decreto ha garantito la prosecuzione di :
– servizi bancari, finanziari, assicurativi
– attività del settore agricolo, compresa la filiera
– attività del settore zootecnico di trasformazione alimentare, compresa la filiera
– trasporto pubblico
Per il trasporto pubblico il Decreto rinvia al Presidente di ciascuna Regione la possibilità di rivedere, con propria ordinanza, la programmazione del trasporto pubblico locale.
Restano valide le disposizioni che impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
Il Decreto ha fornito precise indicazioni:
– favorire il lavoro presso il domicilio o a distanza
– incentivare ferie e congedi per i dipendenti
– sospendere le attività non indispensabili alla produzione
– assumere precisi protocolli anti contagio
– procedere alla sanificazione degli ambienti
– limitare gli spostamenti
– contingentare l’accesso ai luoghi comuni
Restano valide le disposizioni che impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.